Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina della professione di sommelier).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina della professione di sommelier,

 

Pag. 5

nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) precisare gli ambiti di esercizio dell'attività professionale;

          b) individuare, ai sensi della normativa vigente, i titoli e i requisiti che consentono l'iscrizione agli albi provinciali di cui all'articolo 2;

          c) definire, ai fini dello svolgimento della professione, le attività il cui esercizio è riservato agli iscritti agli albi provinciali;

          d) prevedere le norme per la tenuta degli albi provinciali da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e i princìpi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti delle associazioni che organizzano corsi formativi per la professione di sommelier;

          e) prevedere che le spese relative al funzionamento degli albi provinciali per le prestazioni a favore degli iscritti sono poste a loro totale carico, mediante la fissazione di quote d'iscrizione idonee ad assicurare l'integrale copertura delle medesime spese;

          f) prevedere il coordinamento, per gli iscritti agli albi provinciali, delle norme relative agli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali, stabiliti dalle disposizioni vigenti;

          g) prevedere le sanzioni, l'autorità competente alla loro irrogazione e le relative modalità di applicazione per l'esercizio abusivo della professione di sommelier e per la violazione della disciplina professionale;

          h) stabilire le norme transitorie necessarie fino al completamento e alla definitiva entrata in vigore della disciplina prevista dalla presente legge e dal decreto legislativo di cui al presente comma.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i

 

Pag. 6

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo si intende automaticamente prorogato di novanta giorni.